In data 28 giugno 2012 è stato approvato il Disegno di Legge di riforma del mercato del lavoro, la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 3 luglio rende di fatto operativa la riforma a partire dal prossimo 18 luglio 2012.

Le principali novità riguardano:

- dal 1° gennaio 2013 è in vigore l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) che sostituisce ogni altra forma di ammortizzatore sociale per i nuovi eventi decorrenti dalla stessa data. Le prestazioni saranno estese anche ai soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato e agli apprendisti. I requisiti per l'accesso alla prestazione sono i medesimi dell'attuale disoccupazione ordinaria (12 mesi di contribuzione nel biennio precedente e due anni di anzianità assicurativa).

- è introdotta anche una mini ASpI in sostituzione della disoccupazione con requisiti ridotti

- sono abrogate le norme relative alla Cassa integrazione Straordinaria concessa alle imprese interessata da procedure concorsuali a partire dal 1° gennaio 2016 e tutte le norme relative alla Mobilità dal 1° gennaio 2017

- possibilità di stipulare contratti a tempo determinato acausali in occasione del primo rapporto di lavoro con il dipendente per una durata massima di 12 mesi. In vigore dal 18 luglio 2012.

- aumento del costo contributivo del contratto a tempo determinato nella misura del 1,4% per il finanziamento dell' ASpI (con esclusione dei contratti a tempo determinato sostitutivi). In vigore dal 1 gennaio 2013.

- modifica degli intervalli tra singoli contratti a termine, da 10 e 20 giorni passano a 60 giorni fra contratti di durata fino a 6 mesi e 90 giorni per i contratti di durata superiore

- inclusione nel computo dei 36 mesi di durata massima del rapporto a tempo determinato anche dei periodi svolti in somministrazione attraverso Agenzie per il Lavoro

- abrogazione del contratto di inserimento e introduzione di incentivi all'occupazione a favore di lavoratori over 50 disoccupati e donne residenti in aree svantaggiate. In vigore dal 1 gennaio 2013.

- delega ai CCNL per la modifica della disciplina dei part-time. In vigore dal 18 luglio 2012.

- riduzione della possibilità di ricorso al "lavoro a chiamata" ai soli lavoratori con meno di 24 anni o più di 55, eliminato il riferimento ai particolari periodi dell'anno, introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva della chiamata. In vigore dal 18 luglio 2012

- introdotte norme più stringenti per la redazione dei progetti in tema di collaborazioni, introduzione di un compenso minimo pari ai minimi tabellari previsti dal CCNL di riferimento per mansioni equiparabili, eliminata la possibilità di recesso prima della scadenza del progetto. In vigore per i nuovi contratti stipulati dal 18 luglio 2012

- introduzione di una presunzione per cui i rapporti di lavoro autonomo che rispondono a 2 su 3 dei seguenti requisiti sono automaticamente considerati rapporti di collaborazione (e di conseguenza mancando la stesura del progetto, contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato): la durata della prestazione superi gli 8 mesi in un anno, almeno l'80% dei compensi del prestatore derivi dal committente, il prestatore è dotato di una postazione fissa presso una sede del committente. La presunzione non si applica agli iscritti ad Albi Professionali o nel caso in cui il prestatore abbia un reddito di lavoro autonomo annuo superiore a 18 mila euro. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 e, dal 18 luglio 2013, anche ai contratti in essere alla data del 18 luglio 2012

- introdotto un limite massimo di 3 associati in partecipazione. In vigore dal 18 luglio 2012, ad eccezione dei contratti certificati che restano in vita con la vecchia disciplina fino alla scadenza

- ridotta la possibilità per le imprese di ricorrere al lavoro accessorio pur nell'ambito delle attività previste dalla legge. In vigore dal 18 luglio 2012, tuttavia per i buoni già richiesti al 18 luglio continua ad applicarsi la previgente disciplina fino al 31 maggio 2013

- introduzione dell'obbligo di comunicare le motivazioni del licenziamento contemporaneamente al licenziamento stesso e non più solo in caso di richiesta da parte del lavoratore

- per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti è introdotta una procedura che prevede l'obbligo di comunicare l'intenzione di procedere al licenziamento oltre che al lavoratore anche alla Direzione Territoriale del Lavoro che procederà a un tentativo di conciliazione

- cambia la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo. Si hanno ora 4 tipi di regimi: 1 Reintegrazione Piena (analogo all'attuale, si applica ai licenziamenti discriminatori o ai licenziamenti collettivi privi di forma scritta); 2 Reintegrazione attenuata (limita l'indennizzo al lavoratore a 12 mensilità, ma prevede lo stesso il reintegro nel posto di lavoro, si applica principalmente ai casi di insussistenza del fatto che ha dato origine al licenziamento o in caso di violazioni che il CCNL sanziona con provvedimenti conservativi); 3 Risarcitorio (prevede una indennità omnicomprensiva da 12 a 24 mensilità, senza reintegra, si applica nei casi residuali rispetto all'ipotesi 2 o ai licenziamenti collettivi con vizi procedurali); 4 Risarcitorio attenuato (indennità omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità, senza reintegra, si applica nei casi di violazioni formali della procedura di licenziamento, ad esempio mancata indicazione delle motivazioni). In vigore dal 18 luglio 2012.

- prevista una Tassa sui licenziamenti che, in ogni caso, il datore di lavoro che procede con il licenziamento deve versare all'Inps. L'importo della tassa è quantificato nel 50% del trattamento mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (in caso di licenziamento collettivo senza accordo sindacale l'importo è triplicato). In vigore dal 1 gennaio 2013.

- previsto un aumento delle aliquote contributive per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata con progressioni annuali che porterà entro il 2018 la percentuale di contribuzione dal 26% al 33% (dal 17% al 24% per gli iscritti anche ad altre forme pensionistiche). In vigore a partire dal 1° gennaio 2013.

- prevista la possibilità per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti in caso di esubero di personale di risolvere il rapporto di lavoro con i lavoratori più prossimi alla pensione facendosi carico di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore fino all'effettiva maturazione del diritto. In vigore dal 18 luglio 2012.

- è reintrodotto l'obbligo di validazione, ora presso la Direzione Territoriale del Lavoro, delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. In vigore dal 18 luglio 2012.

- ampliata la base di computo per il calcolo della quota di riserva in tema di assunzioni obbligatorie includendo anche tutti i lavoratori a tempo determinato. In vigore dal 18 luglio 2012.

- in tema di apprendistato è prevista una durata minima del contratto di 6 mesi (esclusi gli apprendisti impiegati in attività stagionali); dal 1° gennaio 2013 il rapporto fra apprendisti e lavoratori qualificati nelle aziende con più di 10 dipendenti potrà essere di 3 a 2; esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratti di somministrazione a tempo determinato, vincolo all'assunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di almeno del 50% degli apprendisti in forza nei 36 mesi precedenti. In vigore dal 18 luglio 2012.

 

Tag: riforma Fornero, consulente lavoro varese, elaborazione paghe, gestione personale, studio consulenza del lavoro, studio di consulenza del lavoro