Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta Sabato 11 Agosto 2018 è entrata in vigore dal 12 Agosto 2018 la Legge 96 del 09/08/2018 di conversione del c.d. “Decreto Dignità”.

Il provvedimento apporta modifiche alle disposizione introdotte a Luglio dal DL 87/2018 e introduce un complesso meccanismo di gestione del periodo transitorio.

Le modifiche definitive all’istituto del contratto a tempo determinato possono essere così riassunte:

-     viene confermata la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del singolo contratto di lavoro;

-     viene confermata la riduzione da 36 a 24 mesi della durata complessiva della successione di più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;

-     viene confermato che il primo contratto a tempo determinato, se di durata pari o inferiore a 12 mesi, potrà essere “acausale”, eventuali successive riassunzioni (definite rinnovi) o proroghe oltre i 12 mesi saranno possibili solo in presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

-     viene confermata la riduzione da 5 a 4 del numero di proroghe effettuabile nell’arco dei 24 mesi;

-     viene introdotta una maggiorazione contributiva dello 0,5% che graverà su ogni contratto successivo al primo, stipulato fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, ad esclusione dei contratti sostitutivi

-     viene confermato l’ampliamento da 120 a 180 giorni (dalla scadenza del contratto) del termine concesso al lavoratore per impugnare la validità del contratto a tempo determinato;

-     viene modificata la disciplina del regime transitorio, le nuove norme si applicano ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della L. 96/2018. Per i contratti già in essere invece si applicano le norme pre-vigenti fino al 31/10/2018, anche in caso di proroga o rinnovo entro tale data.

In tema di contratto di Somministrazione di Lavoro:

-     viene precisato che in caso di ricorso al contratto di somministrazione l’obbligo di indicazione della causale grava sull’azienda utilizzatrice;

-     viene ripristinata l’esclusione della disciplina dello Stop&Go ai contratti di lavoro in somministrazione;

-     viene introdotto un nuovo limite quantitativo al ricorso a forme di lavoro “flessibile” secondo il quale, fermo restando il limite quantitativo del 20% per il ricorso a contratti a tempo determinati (o il diverso limite già previsto dai CCNL), il cumulo fra contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione non potrà comunque superare il 30% del numero di assunti a tempo indeterminato; restano esclusi da tale limitazione i contratti di somministrazione con lavoratori svantaggiati;

-     viene reintrodotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta per sanzionare tutti i casi in cui vengano sottoscritti dei contratti formalmente corretti ma con l’intento di aggirare altre norme di legge.

In tema di indennità per il licenziamento a “tutele crescenti”:

-     viene confermato l’aumento da 4 a 6 mensilità della misura minima e da 24 a 36 mensilità della misura massima dell’indennizzo concesso dal giudice al lavoratore;

-     viene aumentata da 2 a 3 mensilità la misura minima e da 18 a 27 mensilità la misura massima dell’offerta conciliativa.

La Legge di conversione inoltre modifica la disciplina dell’esonero contributivo estendendo anche agli anni 2019 e 2020 il diritto all’agevolazione per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni e non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato (nella precedente formulazione la norma prevedeva il limite di 35 anni per il solo 2018 mentre la soglia veniva ridotta a 30 per il 2019 e 2020).

 

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