L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 964/2025, ha precisato che l’artigiano operante in cantiere senza patente a crediti è soggetto a sanzioni solo se riconosciuto come lavoratore autonomo. In caso di riqualificazione del rapporto di lavoro in subordinato, l’obbligo della patente non sussiste per il lavoratore.
Per l’impresa affidataria committente, invece, sono previste sanzioni amministrative in due casi:
1. Se viene accertata la riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato;
2. Se l’impresa opera in cantiere senza patente a crediti, applicando la sanzione di cui all’art. 27, comma 11 del D.Lgs. 81/2008.
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