Aziende

Ammortizzatori sociali attivi dal 1 luglio 2021

Blocco Licenziamenti per GMO

Settore Commercio da 6 a 50 dipendenti

Assegno Ordinario (FIS) con causale COVID nel limite massimo di 28 settimane dal 1 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021 secondo le regole del DL 18/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Fino al 31 Ottobre 2021 salvo ipotesi eccezionali (es. cessazione attività o accordi collettivi aziendali)

Settore Commercio fino a 5 dipendenti o oltre i 50

Cassa integrazione in Deroga (CIGd) con causale COVID nel limite massimo di 28 settimane dal 1 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021 secondo le regole del DL 18/2020 e successive modifiche e integrazioni

Fino al 31 Ottobre 2021 salvo ipotesi eccezionali (es. cessazione attività o accordi collettivi aziendali)

Settore Artigiano

Fondo Bilaterale di integrazione Salariale (FSBA) con causale COVID nel limite massimo di 28 settimane dal 1 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021 secondo le regole del DL 18/2020 e successive modifiche e integrazioni

Fino al 31 Ottobre 2021 salvo ipotesi eccezionali (es. cessazione attività o accordi collettivi aziendali)

Settore Industria (salvo i codici Ateco del punto successivo)

Possibilità di ricorso alla Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) secondo le regole del D.Lgs. 148/2015 ma fino al 31 Dicembre 2021 senza pagamento del contributo addizionale

Terminato al 30 giugno 2021, salvo che per le imprese che decidono di utilizzare l’ammortizzatore sociale, in tal caso il blocco dei licenziamenti permane per tutta la durata del periodo di integrazione salariale utilizzato entro il 31 Dicembre 2021

Settore Industria, codici ATECO 2007 che iniziano per 13, 14 o 15

Possibilità di ricorso ad ulteriori 17 settimane di Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) con causale COVID entro il 31 Ottobre 2021 secondo le regole del DL 18/2020 e successive modifiche e integrazioni

Fino al 31 Ottobre 2021 salvo ipotesi eccezionali (es. cessazione attività o accordi collettivi aziendali)

Aziende che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali del D.Lgs. 148/2015

Possibilità di ricorso a 13 settimane di Cassa integrazione Straordinaria (CIGS) entro il 31 Dicembre 2021

Per tutta la durata del periodo di integrazione salariale utilizzato entro il 31 Dicembre 2021

 

Le informazioni contenute nel presente testo hanno carattere esclusivamente informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. L'autore non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi uso fatto da terzi delle informazioni né per qualsiasi azione od omissione posta in essere in base alle informazioni qui esposte senza che ci sia stato richiesto uno specifico approfondimento o parere.