Dal 1 gennaio 2013 l'ASPI è l'unico strumento di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti involontariamente disoccupati.

Il sostegno è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti e i soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi:

  • i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
  • i Giornalisti;
  • i Religiosi dipendenti da ordini e congregazioni;
  • i lavoratori Extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
  • i lavoratori Agricoli.

Al fine della concessione dell'ASPI il lavoratore deve trovarsi nella condizione di disoccupazione per cause indipendenti dalla sua volontà, pertanto solo a seguito di:

  • licenziamento;
  • scadenza di un contratto a termine;
  • risoluzione consensuale a seguito di trasferimento o a seguito di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • dimissioni: solo in caso di dimissioni durante il periodo di tutela della maternità o per giusta causa.

Il trattamento è concesso ai lavoratori che, trovandosi nella condizione precedente, abbiano versato il primo contributo contro la disoccupazione almeno 2 anni prima del momento in cui il lavoratore ha perso il lavoro (e non dalla presentazione della domanda) e possano vantare almeno 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio (cumulando sia DS sia ASPI).

L'indennità a regime sarà concessa per 12 mesi ai soggetti con meno di 55 anni e per 18 mesi ai soggetti con più di 55 anni. E' previsto un periodo transitorio triennale in cui i criteri verranno gradualmente adeguati, per il 2013 è previsto 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni e 12 mesi per i soggetti con più di 50 anni.

Il lavoratore percettore di ASPI avrà la possibilità di “sospendere” la percezione in caso stipuli un contratto di lavoro subordinato con durata massima di sei mesi.

In caso di contratto di durata superiore il lavoratore decade dal trattamento e dovrà eventualmente avviare nuovamente una pratica per la concessione del trattamento.

Il trattamento ASPI è finanziato attraverso  tre canali:

  • Contributo ordinario: pari al 1,61% che sostituisce il precedente contributo contro la disoccupazione, e che grava anche sui rapporti di apprendistato
  • Contributo addizionale: pari al 1,4% che grava sui soli rapporti di lavoro a tempo determinato, con l'esclusione dei contratti per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e dei contratti stagionali (come definite dal DPR 1525/1963). L'importo del contributo addizionale versato per le ultime 6 mensilità di rapporto a tempo determinato può essere chiesto a rimborso nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto o assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza dello stesso lavoratore.
  • Contributo sui Licenziamenti: in tutti i casi di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dalla motivazione, da diritto al lavoratore a percepire il trattamento ASPI è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di versare un contributo pari al 41% del massimale mensile ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

 

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