Il 22 Gennaio 2013 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono stati definiti i parametri per l’anno 2013 riguardanti la detassazione delle somme corrisposte per gli incrementi di produttività.
Il provvedimento nel definire i requisiti di accesso oggettivi e soggettivi ha apportato dei profondi cambiamenti alla disciplina rispetto al 2012:

  1. la soglia di reddito di riferimento per l'anno 2012 per poter accedere ai benefici è stato innalzato ad euro 40.000,00;
  2. è stata confermata la somma massima detassabile in euro 2.500,00 lordi annui per ciascun lavoratore
  3. le somme detassabili dovranno essere corrisposte in forza di contratti di secondo livello che prevedano specifici parametri di produttività.

In particolare la detassazione sarà possibile secondo due binari paralleli: le voci retributive che fanno specifico riferimento ad indicatori di produttività, redditività e competitività; in alternativa potranno essere detassate somme corrisposte in forza di progetti tesi a:

  • disciplinare l’organizzazione dell’orario di lavoro, migliorare l’utilizzo degli impianti e la flessibilità produttiva;
  • distribuire in modo flessibile le ferie attraverso “programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane obbligatorie”;
  • adottare misure che rendano compatibile l’impiego di nuove tecnologie anche informatiche, nel rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori;
  • introdurre criteri di fungibilità fra le mansioni.

Il decreto prevede inoltre che non daranno diritto alla detassazione gli accordi che prevedono il mero recepimento di voci retributive relativi a istituti disciplinati dai CCNL di settore.

Non sarà più possibile pertanto detassare le prestazioni di lavoro straordinario e notturno in quanto tali, a meno che non venga previsto da un accordo che ne leghi la corresponsione a uno degli indicatori precedentemente elencati.

Infine gli accordi per poter dare il diritto alla detassazione dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione corredati da una autocertificazione di conformità ai requisiti richiesti.

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