Con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013 l’INPS ha fornito i primi chiarimenti circa le modalità di godimento dei permessi introdotti dalla c.d. Riforma Fornero a favore dei lavoratori padri.

Detti permessi sono di due tipi:

  • un permesso obbligatorio della durata di un giorno a totale carico dell’INPS che deve essere goduto entro i primi 5 mesi di vita del figlio
  • un permesso facoltativa della durata di uno o due giorni che può essere goduto dal padre, sempre entro il quinto mese di vita del figlio, in riduzione del congedo obbligatorio post parto spettante alla madre.

Il padre che intenda usufruire di detti permessi deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo, in caso il padre chieda di usufruire anche di uno o entrambi i giorni facoltativi dovrà allegare anche una dichiarazione della madre in cui si certifica la corrispondente rinuncia all’astensione obbligatoria.

Nel caso il padre intenda usufruire del giorno di permesso obbligatorio in coincidenza con la nascita del figlio dovrà presentare richiesta al datore di lavoro 15 giorni prima della data presunta parto.

I congedi spettano per tutti i parti, adozioni o affidamenti intervenuti a partire dal 1 gennaio 2013.

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