Entra in vigore il 18 Luglio 2012 la Legge 92/2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Si evidenziano di seguito le principali novità di immediata applicazione. Precisiamo che alcuni degli aspetti introdotti dalla “Riforma Fornero” sono già oggetto di modifica con emendamenti presentati in Parlamento per i quali si rimanda a successive comunicazioni.


CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO    art. 1 cc. 9 - 10

Dal 18 luglio 2012 sarà possibile in occasione del primo rapporto di lavoro in assoluto fra un datore di lavoro e un lavoratore, stipulare un contratto a tempo determinato “acausale”, privo cioè della motivazione di tipo “Produttivo, Sostitutivo, Organizzativo, Tecnico” prevista per la generalità dei contratti a tempo determinato. Il primo contratto “acausale” potrà avere durata massima di 12 mesi e non sarà prorogabile.
Dal 18 luglio 2012 sono modificati gli intervalli di tempo che devono intercorrere fra due contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da un datore di lavoro con il medesimo lavoratore: dovranno intercorrere almeno 60 giorni di “pausa” fra due contratti a tempo determinato inferiori a 6 mesi (90 giorni se superiori a 6 mesi) pena la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Dal 18 luglio 2012 è inoltre modificata la disciplina della prosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito dal contratto con la previsione di un maggiore costo retributivo per l’azienda e l’introduzione di una comunicazione preventiva dell’evento.
Dal 18 luglio 2012 nel computo dei 36 mesi massimi di rapporto a tempo determinato vengono ricompresi anche i periodi di lavoro in somministrazione effettuati dal lavoratore presso l’impresa utilizzatrice.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI    art. 4 c. 27

A partire dal 18 luglio 2012 dovranno essere ricompresi nella base di calcolo utile ai fini della determinazione dell’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette. tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, a prescindere dalla durata (con alcune esclusioni, ad esempio dirigenti e lavoratori a domicilio)

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE TEMPO DETERMINATO     art. 2 cc. 28-30

È introdotto a partire dal 1 gennaio 2013 un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile sui contratti a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per sostituzione di lavoratori assenti).
Il contributo potrà essere restituito, limitatamente a 6 mensilità, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, o nel caso di riassunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza (in proporzione al tempo trascorso)

CONTRATTO DI INSERIMENTO     art. 1 cc. 14-15

Dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile stipulare contratti di inserimento, i contratti in essere stipulati entro il 31 dicembre 2012 continueranno a produrre i loro effetti.

LAVORO A TEMPO PARZIALE     art. 1 c. 20

Dal 18 Luglio 2012 è data delega ai CCNL di regolare, modificando o eliminando, le clausole flessibili o elastiche dei rapporti di lavoro part-time.
Ferme restando le eventuali previsioni dei CCNL, la Legge prevede la possibilità per particolari categorie di lavoratori di revocare il consenso all’applicazioni di clausole elastiche o flessibili.

APPRENDISTATO     art. 1 cc. 16-19

In tema di apprendistato è prevista una durata minima del contratto di 6 mesi (esclusi gli apprendisti impiegati in attività stagionali).
Dal 1° gennaio 2013 il rapporto fra apprendisti e lavoratori qualificati nelle aziende con più di 10 dipendenti potrà essere di 3 a 2, sarà inoltre esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratti di somministrazione a tempo determinato.
Dal 18 luglio 2012 infine è previsto un vincolo all'assunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di almeno del 50% degli apprendisti in forza nei 36 mesi precedenti.

LAVORO INTERMITTENTE – A CHIAMATA    art. 1 cc. 21-22

Dal 18 luglio 2012 è ridotta la possibilita di ricorso al lavoro a chiamata tramite una restrizione della platea di lavoratori con cui è possibile stipulare il contratto; è inoltre previsto un obbligo di comunicazione preventiva delle chiamate alla Direzione Territoriale del Lavoro.

CONTRATTO A PROGETTO     art. 1 cc. 23 - 25, 27

Dal 18 luglio 2012 sono in vigore norme più stringenti per la redazione dei progetti in tema di collaborazioni, questi dovranno specificatamente contenere la descrizione di un progetto specifico con individuazione del contenuto e dei risultati da conseguire e non più di un “programma di lavoro o fase di esso”, il progetto inoltre non potrà più consistere in attività rientranti nell’oggetto sociale del committente.
È inoltre prevista, per i progetti stipulati dal 18 luglio 2012, l’individuazione di un compenso minimo nella misura dei minimi tabellari previsti dal CCNL di riferimento per mansioni equiparabili.
I contratti in essere continueranno a produrre i loro effetti fino alla scadenza, comunque non oltre 1 anno dall’entrata in vigore della norma.

PARTITE IVA    art. 1 c. 26

Le prestazione di lavoro autonomo fornite da soggetti titolari di partita iva che rispondano a 2 su 3  dei seguenti requisiti sono automaticamente considerati rapporti di collaborazione (e di conseguenza mancando la stesura del progetto, contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato):
-    la durata della prestazione superi gli 8 mesi in un anno,
-    almeno l'80% dei compensi del prestatore derivi dal committente,
-    il prestatore è dotato di una postazione fissa presso una sede del committente.
La presunzione non si applica agli iscritti ad Albi Professionali o nel caso in cui il prestatore abbia un reddito di lavoro autonomo annuo superiore a 18 mila euro.
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 e, dal 18 luglio 2013, anche ai contratti in essere alla data del 18 luglio 2012

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE    art. 1 cc. 28 - 31

È introdotto un limite massimo di 3 associati in partecipazione. In vigore dal 18 luglio 2012, ad eccezione dei contratti certificati che restano in vita con la vecchia disciplina fino alla scadenza.

LAVORO ACCESSORIO    art. 1 cc. 32 - 33

Dal 18 luglio 2012 è ridotta la possibilità per le imprese di ricorrere al lavoro accessorio pur nell'ambito delle attività previste dalla legge.
Per i buoni già richiesti prima del 18 luglio 2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente fino al 31 maggio 2013.

GESTIONE SEPARATA    art. 2 c. 57

È introdotto, a partire dal 1 gennaio 2013, un aumento delle aliquote contributive per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata con progressioni annuali che porterà entro il 2018 la percentuale di contribuzione dal 26% al 33% (dal 17% al 24% per gli iscritti anche ad altre forme pensionistiche).

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO    art. 2 cc. 1 - 5, 20 -24

Dal 1° gennaio 2013 è in vigore l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) che sostituisce ogni altra forma di ammortizzatore sociale per i nuovi eventi decorrenti dalla stessa data.
Le prestazioni saranno estese anche ai soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato e agli apprendisti.
I requisiti per l'accesso alla prestazione sono i medesimi dell'attuale disoccupazione ordinaria (12 mesi di contribuzione nel biennio precedente e due anni di anzianità assicurativa).
È prevista l’introduzione di una mini ASpI in sostituzione della disoccupazione con requisiti ridotti

ABROGAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI    art. 2 cc. 69 - 73

L’AspI andrà a sostituire i precedenti ammortizzatori sociali che cesseranno di esistere:
-    disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, dal 1 gennaio 2013
-    CIGS in caso di fallimento o liquidazione coatta, amministrazione straordinaria od omologazione del concordato preventivo con cessione di beni, dal 1 gennaio 2016
-    mobilità, e tutta la normativa collegata, dal 1 gennaio 2017

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE    art. 1 cc. 37 - 41

A partire dal 18 luglio 2012 la comunicazione di licenziamento dovrà contenere direttamente le motivazioni del provvedimento.
Per i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori è inoltre previsto un obbligo di comunicazione preventiva del licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla Direzione Territoriale del Lavoro che procederà a un tentativo di conciliazione.
Per le procedure dettagliate si rimanda alla circolare specifica.

CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO    art. 1 c. 42

Dal 18 luglio 2012 cambia la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo. Si hanno ora 4 tipi di regimi:
-    Reintegrazione piena (analogo all'attuale, si applica ai licenziamenti discriminatori o ai licenziamenti collettivi privi di forma scritta);
-    Reintegrazione attenuata (limita l'indennizzo al lavoratore a 12 mensilità, ma prevede lo stesso il reintegro nel posto di lavoro, si applica principalmente ai casi di insussistenza del fatto che ha dato origine al licenziamento o in caso di violazioni che il CCNL sanziona con provvedimenti conservativi);
-    Risarcitorio (prevede una indennità omnicomprensiva da 12 a 24 mensilità, senza reintegra, si applica nei casi residuali rispetto all'ipotesi 2 o ai licenziamenti collettivi con vizi procedurali);
-    Risarcitorio attenuato (indennità omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità, senza reintegra, si applica nei casi di violazioni formali della procedura di licenziamento, ad esempio mancata indicazione delle motivazioni).
Le disposizioni, con esclusione di quelle relative al licenziamento discriminatorio, si applicano solo ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso comune o comunque più di 60 dipendenti in totale.

TASSA SUI LICENZIAMENTI    art. 2 cc. 31 - 35

A partire dal 1 gennaio 2013 per tutte le risoluzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro è prevista una Tassa sui licenziamenti che, in ogni caso, il datore di lavoro deve versare all'Inps.
L'importo della tassa è quantificato nel 50% del trattamento mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (in caso di licenziamento collettivo senza accordo sindacale l'importo è triplicato).

INTERVENTI A FAVORE DI LAVORATORI ANZIANI    art. 4 cc. 1 - 7

Dal 18 luglio 2012 è prevista la possibilità per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti in caso di esubero di personale di risolvere il rapporto di lavoro con i lavoratori più prossimi alla pensione facendosi carico di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore fino all'effettiva maturazione del diritto.

VALIDAZIONE DIMISSIONI    art. 4 cc. 16 - 23

Dal 18 luglio 2012 è reintrodotto l'obbligo di validazione, ora presso la Direzione Territoriale del Lavoro, delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Per le procedure dettagliate si rimanda alla circolare specifica.

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