Il Ministero del Lavoro ha precisato, tramite specifica FAQ, che le assenze ingiustificate previste dai CCNL – normalmente sanzionabili con il licenziamento – non possono configurarsi come dimissioni di fatto del lavoratore. Questo chiarimento interviene in relazione alla nuova procedura di dimissioni per fatti concludenti introdotta dal Collegato Lavoro (L. 203/2024), operativa dal 12 gennaio 2025.

Il Ministero ribadisce che le disposizioni contrattuali sulle assenze, pur configurando un inadempimento grave, non producono automaticamente l’effetto estintivo del rapporto tipico delle dimissioni. Resta quindi necessaria la formale attivazione della procedura di recesso da parte del datore di lavoro.

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