Con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di 36 mesi; risulta così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino a un massimo di 8 volte nei 36 mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.

Nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'art. 10, c. 7 del D.Lgs. n. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.

Le informazioni contenute nel presente testo hanno carattere esclusivamente informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. L'autore non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi uso fatto da terzi delle informazioni né per qualsiasi azione od omissione posta in essere in base alle informazioni qui esposte senza che ci sia stato richiesto uno specifico approfondimento o parere.

 

Tag: job act, consulente lavoro varese, elaborazione paghe, gestione personale, studio consulenza del lavoro